Servizi

Assistenza e consulenza legale

Lo Studio Legale Tandura- Fiori garantisce massimo impegno e professionalità nello svolgimento degli incarichi affidati, si tratti di attività di natura giudiziale o di consulenza ed assistenza legale extra-processuale.

Quanto alla prima, lo Studio assiste la propria clientela in ogni fase della procedura giudiziale che la riguarda, curandone la difesa tecnica attraverso l’elaborazione di una strategia processuale calibrata in relazione alle caratteristiche del caso concreto ed alle particolari esigenze manifestate dagli assistiti.

Con riguardo all’attività extragiudiziale, lo Studio assicura un attento approfondimento delle problematiche di carattere giuridico presentate dalla clientela, privilegiando la ricerca di soluzioni efficaci, mirate a prevenire l’insorgere di liti giudiziarie o comunque a definire, in via stragiudiziale, quelle già in corso. In particolare, tale attività non contenziosa si concreta nella formulazione di pareri legali, nella redazione di lettere, diffide e solleciti di pagamento, nella predisposizione di contratti o di altri atti di natura giuridica, nell’attivazione e nella partecipazione alle procedure, legislativamente previste, di definizione negoziale delle controversie (mediazione e negoziazione assistita) e, più in generale, nel compimento di attività procuratoria extraprocessuale.

Attento ai continui e rapidi mutamenti dell’ordinamento giuridico italiano, lo Studio considera propri punti di forza il costante aggiornamento professionale dei propri componenti, nonché la disponibilità di una fornita biblioteca di testi e riviste giuridiche e di autorevoli banche dati informatiche a garanzia del costante accesso alle ultime novità legislative, giurisprudenziali e dottrinali.

Mediazione e negoziazione assistita

Recentemente, il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento due forme di A.D.R. (“Alternative Dispute Resolution”), ossia di modalità alternative - rispetto al ricorso al Giudice – di definizione delle controversie in materia civile: la mediazione (decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e ss. modificazioni) e la negoziazione assistita (decreto legge n.132 del 12 settembre 2014, convertito in legge n. 162 del 10 novembre 2014).

La prima costituisce una procedura guidata di risoluzione dei conflitti insorti su diritti disponibili in materia civile e commerciale, mediante la quale un terzo neutrale, il mediatore appunto, che non esercita alcun potere decisorio con riferimento ai rapporti in contestazione, facilita la comunicazione tra le parti, facendo emergere i loro interessi e le loro necessità rilevanti ed orientando le stesse verso la ricerca di un accordo che possa essere di reciproca soddisfazione.

La seconda, invece, consiste in un accordo (c.d. convenzione di negoziazione) tramite il quale le parti si impegnano reciprocamente a cooperare tra loro per la ricerca di una soluzione amichevole di una lite vertente su diritti disponibili in ambito civile o di una controversia in materia di separazione o divorzio, nonché nella successiva attività di negoziazione vera e propria, la quale, in caso di esito positivo della stessa, potrà sfociare nella stipula di un accordo.

La legge prevede che, nel corso di dette procedure, le parti debbano essere obbligatoriamente assistite da un avvocato.

In alcuni casi, le due procedure rappresentano condizione di procedibilità della domanda giudiziaria, nel senso che, nell’ipotesi di loro mancata attivazione preventiva, la parte si vede preclusa la possibilità di rivolgersi al Giudice. In particolare, tale conseguenza può verificarsi quando: a) relativamente alla mediazione, si verte nei casi di controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari; b) con riferimento alla negoziazione assistita, si sia in presenza di liti riguardanti il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti o la proposizione in giudizio di domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000,00 euro.

Nell'eventualità di esito positivo della procedura, l’accordo raggiunto dalle parti (nel caso di mediazione, previa omologazione del Presidente del Tribunale), acquista efficacia di titolo esecutivo e di titolo idoneo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

Lo Studio Legale Tandura-Fiori dispone di professionisti in grado di assistere, con la necessaria competenza, la propria clientela in tutte le fasi in cui si articolano la mediazione e la negoziazione assistita, dalla fase dell’avvio sino a quella dell’eventuale stesura dell’accordo di conciliazione.

Domiciliazioni

Per gli avvocati che operano in altre sedi, lo Studio mette a disposizione la propria professionalità per domiciliazioni legali e sostituzioni processuali in Veneto, presso gli uffici giudiziari del Tribunale Belluno e del Giudice di Pace di Belluno   nei settori del diritto penale, civile e commerciale. 

 

 

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È anche vero però che noi siamo pienamente d’accordo, ancora una volta, con il Verges quando pone la sua domanda, a proposito della nostra professione e dell’etica professionale: “Può forse un avvocato difendere una causa in modo differente da come vive, vede, ama o muore?” E lasciatemi subito dire a questo proposito che se l’affaire Vajont per l’ing. Biadene era solo una grana (testuale nel documento processuale 141/1), per alcuni avvocati che sono qui è invece una trincea, in quanto siamo consapevoli che anche nelle aule giudiziarie si combattono battaglie destinate ad influire sugli sviluppi di una società”.

Sandro Canestrini, Vajont: genocidio di poveri, Verona, 2003, pag. 50.